News mutui (Dl 73/21) convertito in Legge n.106 del 23 luglio 2021
Agevolazioni fiscali acquisto “prima casa” per i giovani che non abbiano compiuto 36 anni alla data dell’atto notarile e con Isee inferiore a 40mila euro in vigore fino al prossimo 30 giugno 2022:
– esenzione dalle imposte per l’acquisto della prima casa (registro, ipotecaria e catastale) e dall’imposta sostitutiva sull’atto di mutuo;
– garanzia del Fondo Prima Casa “ Consap” elevata fino all’80% della quota capitale nel caso di sottoscrizione di un mutuo con loan to value (cioè rapporto tra la somma concessa in prestito e valore della proprietà posta in garanzia) superiore all’80%.
Se si acquista da un costruttore
Se chi vende è un’impresa costruttrice soggetta ad Iva, l’acquirente riceverà un credito di imposta pari all’Iva corrisposta in sede di atto notarile, (sempre a condizione che il reddito ISEE rientri entro il limite dei 40mila euro annui) da detrarre nei seguenti modi:
– in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
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in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
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in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Chi ha diritto alla garanzia all’80% della quota capitale
La garanzia può essere concessa all’80% della quota capitale per i seguenti soggetti:
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coppia coniugata ovvero convivente more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei richiedenti non abbia compiuto trentasei anni;
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famiglia monogenitoriale con figli minori (persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore);
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giovani che non abbiano compiuto 36 anni
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conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati.
I tempi per conoscere l’esito della domanda al MEF
La Banca riceve la risposta dal Consap entro 20 giorni l’ammissione al fondo di garanzia. Dopodichè, la Banca entro 90 giorni comunica a Consap l’esito positivo o meno del mutuo
Come funziona la garanzia?
Decorsi 90 giorni dalla data di scadenza della prima rata insoluta anche parzialmente, il soggetto finanziatore attiva lo stato di «Garanzia sofferente».
Il soggetto finanziatore, entro i successivi 12 mesi, dovrà pre-attivare la garanzia. Entro 6 mesi dalla data indicata nella pre-attivazione il soggetto finanziatore dovrà comunicare l’attivazione della garanzia oppure la ripresa dei pagamenti (se la sofferenza è solo per alcuni mesi).
Dopodichè, si procede al recupero della somma anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo.